Cass. civ. n. 11574 del 30 aprile 2024

Testo massima n. 1


EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA - EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E AGEVOLATA


Convenzione stipulata ex art. 35 l. n. 865 del 1971 - Preliminare tra costruttore ed acquirente - Cessione del diritto di superficie - Clausola di determinazione del prezzo - Nullità - Limiti - Conseguenze in tema di pronuncia ex art. 2932 c.c..


In tema di edilizia residenziale popolare ed agevolata, in base all'art. 35 l. n. 865 del 1971, la clausola di determinazione del prezzo di cessione del diritto di superficie, nel preliminare tra costruttore e promissario acquirente, è nulla solo nell'ipotesi in cui ecceda il prezzo stabilito nella convenzione tra lo stesso costruttore e l'ente territoriale, sicché, ove il prezzo contrattuale sia inferiore a quest'ultimo, il contratto è valido e il trasferimento del diritto immobiliare mediante pronuncia ex art. 2932 c.c. deve essere subordinato al pagamento dell'importo residuo tra quello indicato in contratto e quello già corrisposto.

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Riferimenti normativi

Cod. Civ. art. 1339
Cod. Civ. art. 1419
Cod. Civ. art. 2932
Legge 22/10/1971 num. 865 art. 35 CORTE COST.

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