Cass. civ. n. 11583 del 03 maggio 2023
Testo massima n. 1
AGRICOLTURA - PICCOLA PROPRIETA' CONTADINA - AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE Società agricole - Esenzione ex art. 2, commi 1 e 2, d.lgs. n. 99 del 2004 - Attività elencate nell'art. 2135 c.c. - Svolgimento esclusivo - Effettivo esercizio - Onere della prova - A carico del contribuente.
In tema di imposta di registro, ai fini dell'agevolazione prevista per le società agricole dall'art. 2, commi 1 e 2, d.lgs. n. 99 del 2004, lo svolgimento in in modo esclusivo delle attività elencate nell'art. 2135 c.c. deve essere effettivo e non formale, considerata la "ratio" di tale norma di incentivare le società che realmente svolgono in tal modo tali attività e quelle ad esse connesse; pertanto, il contribuente deve fornire la prova rigorosa della sussistenza delle condizioni previste dall'indicata norma codicistica e, in particolare, di condurre i terreni stessi e che su questi persiste l'utilizzazione agro-silvo-pastorale, non essendo sufficiente la costituzione di una società semplice diretta alla coltivazione del fondo, in quanto è necessario provare l'effettivo esercizio dell'impresa.
Massime precedenti
Normativa correlata
Decreto Legisl. 27/05/2005 num. 101 art. 2
Cod. Civ. art. 2135
Decreto Legge 18/10/2012 num. 179 art. 36
Legge 17/12/2012 num. 221 CORTE COST.