Cass. civ. n. 11597 del 3 maggio 2025

Testo massima n. 1


TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE


Invito al pagamento - Annullamento per vizio proprio - Incidenza sulla debenza del tributo oggetto di successiva cartella di pagamento - Esclusione - Limiti - Prescrizione del credito - Ragioni.


L'annullamento di un invito al pagamento per vizio proprio (nella specie vizio di motivazione) non è, di per sé, idoneo ad incidere sulla debenza del tributo oggetto della successiva cartella di pagamento, a meno che nel frattempo il credito sia prescritto, poiché l'atto annullato non è più idoneo ad interrompere la prescrizione.

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Riferimenti normativi

Decreto Legge 31/05/2010 num. 78 art. 29 com. 1
Legge 30/07/2010 num. 122 CORTE COST. PENDENTE
Cod. Civ. art. 2934

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