Cass. civ. n. 4421 del 15 ottobre 1977
Testo massima n. 1
L'art. 2841 c.c., ove prevede l'invalidità dell'iscrizione ipotecaria, per omissioni ed inesattezze di «alcune» delle indicazioni nel titolo o nella nota (artt. 2826 e 2839 c.c.), se si traducano in incertezza sulle indicazioni medesime, non va inteso nel senso che detta invalidità postula omissioni ed inesattezze afferenti una pluralità di indicazioni, ma nel senso che la mancanza od imprecisione anche di una sola delle prescritte indicazioni (nella specie, confini dell'immobile ipotecato) comporta invalidità dell'ipoteca, qualora escluda la possibilità di individuare con certezza, nonostante l'uso dell'ordinaria diligenza, quell'indicazione.