Cass. civ. n. 11601 del 03 maggio 2025

Testo massima n. 1


FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - EFFETTI - IN GENERE Concordato preventivo con cessione dei beni ai creditori - Liquidatore - Legittimazione processuale - Limiti.


In caso di concordato preventivo con cessione dei beni ai creditori, la legittimazione a disporne viene attribuita al commissario liquidatore, che agisce nella veste di mandatario dei creditori, mentre il debitore mantiene, oltre che la proprietà dei beni, anche la legittimazione processuale; ne consegue che la legittimazione processuale del liquidatore è circoscritta al perimetro delle prerogative liquidatorie e distributive che fanno capo allo stesso e, quindi, ai rapporti che, nel corso ed in funzione della liquidazione, vengono in essere.

Massime precedenti

Conformi: Cass. civ. n. 33422 del 2019

Normativa correlata

Cod. Proc. Civ. art. 81
Legge Falliment. art. 182
Legge Falliment. art. 186 CORTE COST.

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