Cass. civ. n. 11604 del 03 maggio 2025

Testo massima n. 1


FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - SOCIETA' E CONSORZI - SOCIETA' CON SOCI A RESPONSABILITA' ILLIMITATA - SOCIETA' DI FATTO - IN GENERE Società di capitali - Partecipazione, anche di fatto, a società di persone - Prova - Contenuto - Fattispecie.


La prova della partecipazione, anche di fatto, di una società di capitali a una società di persone (cd. supersocietà di fatto) deve essere fornita attraverso la dimostrazione dei presupposti costituiti dall'esercizio in comune dell'attività economica, dall'esistenza di un fondo comune (da apporti o attivi patrimoniali) e dall'effettiva partecipazione ai profitti e alle perdite e, dunque, da un agire nell'interesse, ancorché diversificato, dei soci. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva riconosciuto l'esistenza di una società di fatto tra due imprese, di cui una fallita, sulla base del vicendevole utilizzo del personale dipendente e della comunanza di intenti nella vendita ed assistenza post vendita di macchine edili-stradali, unitamente all'identità della compagine sociale e dell'amministratore unico).

Massime precedenti

Precedenti: Cass. civ. n. 1095 del 2016

Normativa correlata

Cod. Civ. art. 2247
Cod. Civ. art. 2297
Cod. Civ. art. 2361
Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.
Cod. Civ. Disp. Att. e Trans. art. 111 duodecies

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