Cass. civ. n. 11607 del 03 maggio 2025

Testo massima n. 1


ADOZIONE - ADOZIONE (DEI MINORI D'ETA') - ADOTTANDI - ADOTTABILITA' - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE Giudizio di appello - Genitori del minore - Litisconsorzio necessario - Sussistenza - Integrazione del contraddittorio nei confronti dei genitori non impugnanti - Necessità - Mancata integrazione del contraddittorio - Conseguenze.


In tema di procedimento per la dichiarazione dello stato di adottabilità del minore, il titolo II della l. n. 184 del 1983, nel testo novellato dalla l.n. 149 del 2001, che riflette anche principi sovranazionali (artt. 3, 9, 12, 14, 18, 21 della Convenzione di New York del 20 novembre 1989, ratificata con l. n. 176 del 1991; artt. 9 e 10 della Convenzione Europea sui diritti del fanciullo, stipulata a Strasburgo il 25 gennaio 1996 e ratificata con l. n. 77 del 2003; art. 24 della Carta di Nizza), attribuisce a ciascuno dei genitori del minore una legittimazione autonoma connessa ad un'intensa serie di poteri, facoltà e diritti processuali, atta a fare assumere loro la veste di parti necessarie dell'intero procedimento e, quindi, di litisconsorti necessari pure nel giudizio di appello, quand'anche non si siano costituiti in primo grado, con conseguente necessità di integrare il contraddittorio nei loro confronti, ove non abbiano proposto il gravame; pertanto, la mancata integrazione del contraddittorio nel giudizio di appello determina la nullità dell'intero procedimento di secondo grado e della sentenza che lo ha concluso, rilevabile d'ufficio anche in sede di legittimità.

Massime precedenti

Conformi: Cass. civ. n. 18148 del 2018

Normativa correlata

Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST.
Legge 04/05/1983 num. 184 art. 15 CORTE COST.
Legge 04/05/1983 num. 184 art. 17
Legge 27/05/1991 num. 176 CORTE COST.
Legge 02/03/2003 num. 77

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