Cass. civ. n. 11613 del 03 maggio 2025
Testo massima n. 1
ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - IN GENERE Assegnazione del bene pignorato al creditore con funzione satisfattiva - Rimedi cognitivi endoesecutivi - Necessità - Ripetizione d’indebito - Esclusione - Mancata opposizione - Ragioni - Irrilevanza.
In tema di esecuzione forzata, nel caso in cui l'assegnazione del bene staggito sia divenuta definitiva per mancato esperimento dei rimedi endoesecutivi, il debitore espropriato non può più contestare, con l'azione di ripetizione dell'indebito, l'esistenza o l'entità del diritto del creditore procedente in tal guisa soddisfatto, essendo irrilevante che la mancata proposizione dell'opposizione sia dipesa da negligente o infedele patrocinio del difensore dell'esecutato, ciò potendo fondare unicamente un'azione di responsabilità professionale.
Massime precedenti
Normativa correlata
Cod. Proc. Civ. art. 510
Cod. Proc. Civ. art. 512
Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST.
Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST.