Cass. civ. n. 1869 del 18 febbraio 2000

Testo massima n. 1


Gli effetti dell'iscrizione ipotecaria si estendono agli interessi di cui ai commi secondo e terzo dell'art. 2855 c.c., senza che tale estensione possa intendersi contenuta entro i limiti dell'ammontare della somma per la quale è stata compita l'iscrizione ipotecaria, purché la misura degli interessi sia indicata nell'iscrizione.

Testo massima n. 2


Il creditore può iscrivere ipoteca per una somma globale per gli interessi convenzionali «triennali», lasciando invece che gli interessi legali successivi al «triennio», che ugualmente godono della collocazione nello stesso grado del capitale, vengano collocati solo quando siano accertate le variabili del tasso degli interessi legali e del tempo tra l'anno successivo al pignoramento e la data della vendita.

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