Cass. civ. n. 11622 del 30 aprile 2024

Testo massima n. 1


IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI REGIONALI, PROVINCIALI, COMUNALI - DIRITTI DELL'IMPIEGATO - TRATTAMENTO ECONOMICO


Lavori socialmente utili e lavori per pubblica utilità - Qualificazione formale del rapporto - Modalità concrete di svolgimento - Accertamento della subordinazione - Conseguenze - Diritto alla retribuzione in base all'art. 2126 c.c. - Sussistenza - Prescrizione - Decorrenza - Individuazione - Fondamento.


La qualificazione formale del rapporto come lavoro socialmente utile e per pubblica utilità non impedisce di accertare che, in base alle modalità concrete di svolgimento, esso si sia configurato come lavoro subordinato, con conseguente insorgenza ex art. 2126 c.c. del diritto del lavoratore alle differenze di retribuzione, la cui prescrizione decorre in costanza di rapporto, in quanto anche in tale ipotesi, come in quella dei rapporti a tempo determinato nel pubblico impiego contrattualizzato, non è ravvisabile alcun "metus" rispetto alla perdita di una possibilità di stabilizzazione, normativamente preclusa, e di rinnovo del contratto, oggetto di un'aspettativa di mero fatto non giustiziabile.

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Riferimenti normativi

Cod. Civ. art. 2126 CORTE COST.
Cod. Civ. art. 2934
Cod. Civ. art. 2948 CORTE COST.
Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 36 CORTE COST.

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