Cass. civ. n. 11623 del 04 maggio 2023

Testo massima n. 1


CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTA' FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE Legge n. 89 del 2001 - Equa riparazione - Difensore distrattario nel giudizio presupposto - Posizione processuale - Valenza incidentale e non domanda autonoma - Conseguenze - Violazione dell’art. 6 CEDU - Esclusione.


La domanda di distrazione delle spese formulata dall'avvocato antistatario ha valenza incidentale e non costituisce domanda autonoma, di talché quest'ultimo non ha diritto all'indennizzo per l'irragionevole durata del processo nel quale ha prestato la propria opera professionale, non comportando ciò la violazione dell'art. 6 CEDU, il quale stabilisce che ogni persona ha diritto a che si svolga in tempi ragionevoli il "suo" processo, non quello di altri al quale, per ragioni diverse e interne, sia altrimenti interessata pur senza diventarne parte in senso stretto.

Massime precedenti

Precedenti: Cass. civ. n. 15964 del 2022

Normativa correlata

Conv. Eur. Dir. Uomo art. 6 CORTE COST.
Legge 24/03/2001 num. 89 art. 3 CORTE COST.
Legge 24/03/2001 num. 89 art. 1 bis CORTE COST. PENDENTE
Cod. Proc. Civ. art. 93 CORTE COST.
Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST.

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