Cass. civ. n. 11631 del 04 maggio 2023

Testo massima n. 1


TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - DETERMINAZIONE DEL REDDITO - IN GENERE Immobili merce - Iscrizione in bilancio - Destinazione concreta - Necessità - Ultimazione dei lavori - Rilevanza - Esclusione.


In tema di redditi di impresa, l'allocazione in bilancio degli immobili-merce, cioè destinati al mercato della compravendita e al cui scambio o produzione è diretta l'attività di impresa, dipende dalla destinazione economica ad essi concretamente impressa, sicché tali beni, quando non ancora ceduti, devono essere iscritti, se sfitti, alla voce "rimanenze di magazzino" e non a quella "ricavi", senza che assuma alcuna rilevanza, ai fini dell'imposizione fiscale, la loro avvenuta ultimazione.

Massime precedenti

Conformi: Cass. civ. n. 39817 del 2021

Normativa correlata

Cod. Civ. art. 2425
Cod. Civ. art. 2426 com. 1 lett. 9
DPR 22/12/1986 num. 917 art. 37
DPR 22/12/1986 num. 917 art. 43
DPR 22/12/1986 num. 917 art. 83
DPR 22/12/1986 num. 917 art. 90
DPR 22/12/1986 num. 917 art. 93

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