Cass. civ. n. 11631 del 30 aprile 2024
Testo massima n. 1
FAMIGLIA - POTESTA' DEI GENITORI
Provvedimenti ex art. 333 c.c. - Condotte di violenza domestica - Contenuto - Richiamo all'art. 3 della Convenzione di Istanbul del 2011 - Necessità - Fatti anteriori al d.lgs. n. 149 del 2022 - Scelta delle misure - Rischio di vittimizzazione secondaria - Necessaria valutazione di compatibilità.
Nei procedimenti sulla responsabilità genitoriale in cui siano adottati i "provvedimenti convenienti" di cui all'art. 333 c.c., ove venga dedotta la commissione di condotte di violenza domestica (come definita dall'art. 3 della Convenzione di Istanbul, ratificata dall'Italia con la l. n. 77 del 2013), il giudice, anche con riferimento a fatti anteriori all'entrata in vigore del d.lgs. n. 149 del 2022, se non esclude l'esistenza di tali fatti e intenda adottare i menzionati provvedimenti, è chiamato a valutare la compatibilità delle misure assunte con l'esigenza di evitare, nel caso concreto, possibili situazioni di vittimizzazione secondaria.
Può riguarda anche te
- Se sei parte in una causa civile, questa sentenza può incidere direttamente sulla strategia difensiva e sull’esito del giudizio.
- Se stai valutando un ricorso in Cassazione, non basta dissentire dalla decisione: servono vizi specifici di legittimità.
- Una sentenza sfavorevole non è sempre definitiva: i margini di impugnazione dipendono da termini e motivi precisi.
- Un precedente giurisprudenziale può rafforzare la tua posizione, ma solo se è davvero sovrapponibile al tuo caso.
Questa materia può avere risvolti che non sempre emergono dalla sola lettura della norma.
Approfondisci con l'Avv. Luigi UlissiRiferimenti normativi
Cod. Civ. art. 330
Cod. Civ. art. 333 CORTE COST.
Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 149
Legge 27/06/2013 num. 77
Tratt. Internaz. 11/05/2011