Cass. civ. n. 2845 del 26 aprile 1983
Testo massima n. 1
L'impegno assunto dal venditore di autoveicolo, in ordine alla liberazione del bene da precedente garanzia ipotecaria in favore di un terzo, resta inadempiuto per effetto della mancata cancellazione dell'iscrizione, mentre è inopponibile al compratore, in quanto investe un rapporto "inter alios", la circostanza che quel terzo non abbia consentito alla cancellazione nonostante l'estinzione del suo credito.