Cass. civ. n. 1185 del 2 aprile 1975

Testo massima n. 1


La normativa di cui all'art. 2883 secondo comma c.c., in virtù della quale «il rappresentante legale dell'incapace e ogni altro amministratore, anche se autorizzati a esigere il credito e a liberare il debitore, non possono consentire la cancellazione dell'iscrizione, ove il credito non sia soddisfatto» è applicabile a tutti indistintamente coloro che agiscono in rappresentanza, legale o volontaria (salvo mandato speciale), di altri soggetti e, quindi, anche agli amministratori delle società commerciali. L'assemblea della società commerciale è l'organo legittimato a conferire agli amministratori il maggior potere di consentire, in deroga al precetto di legge, la cancellazione dell'iscrizione ipotecaria.

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