Cass. civ. n. 11654 del 4 maggio 2023

Testo massima n. 1


VENDITA - OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE - GARANZIA PER I VIZI DELLA COSA VENDUTA (NOZIONE, DISTINZIONI) - EFFETTI DELLA GARANZIA - IN GENERE


Trasformazione della cosa venduta - Preclusione all'azione di risoluzione - Esclusione - Condizioni dell'azione - Configurabilità - Sussistenza di una volontà univoca di accettare la cosa - Rilevanza.


La trasformazione da parte del compratore della cosa acquistata, con conseguente obiettiva impossibilità di restituirla, non è di per sé sufficiente a precludergli l'azione di risoluzione contrattuale per vizi ai sensi dell'art. 1492, comma 3, c.c., nel caso in cui quel comportamento non evidenzi univocamente che la parte, cosciente dei vizi, abbia inteso accettare la cosa, così rinunciando alla maggiore tutela dell'azione risolutoria rispetto a quella di riduzione del prezzo.

Riferimenti normativi

Cod. Civ. art. 1492
Cod. Civ. art. 1494
Cod. Civ. art. 1495

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Conformi: Cass. civ. n. 14665/2008

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