Cass. civ. n. 11657 del 30 aprile 2024
Testo massima n. 1
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - CONDANNA ALLE SPESE - IMPUGNABILITA' IN CASSAZIONE Motivo di ricorso contenente doglianza relativa alla liquidazione omnicomprensiva degli onorari - Inammissibilità - Ipotesi di intervenuta abrogazione della categoria dei diritti - Violazione dei limiti tariffari - Spiegazione delle ragioni - Specifica doglianza sulla mancata distinzione tra compensi ed esborsi - Necessità.
In tema di ricorso per cassazione, è inammissibile il motivo con cui si lamenti che il giudice abbia liquidato, in maniera onnicomprensiva, il compenso per onorari - ove, ratione temporis, non sia più in vigore la categoria dei diritti -, senza dolersi né della violazione della tariffa, nel massimo o nel minimo, spiegandone le ragioni, né della mancata distinzione fra compensi ed esborsi.
Massime precedenti
Normativa correlata
Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.