Cass. civ. n. 11657 del 04 maggio 2025

Testo massima n. 1


ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITA') - IN GENERE Espropriazione per pubblica utilità - Giudicato - Acquisizione sanante - Conseguenze - Disapplicazione del giudice ordinario - Limiti - Fondamento - Fattispecie.


In tema di espropriazione per pubblica utilità, la formazione di un giudicato sull'avvenuta acquisizione (ad altro titolo) dell'immobile ad opera dell'amministrazione espropriante impedisce di esercitare il potere attribuitole dall'art. 42-bis del TUE e il provvedimento eventualmente emesso, risultando adottato in palese carenza di potere, va disapplicato dal giudice ordinario, poiché il limite di operatività dell'istituto presuppone l'intervento tempestivo dell'amministrazione, per ripristinare la legalità violata in seguito all'occupazione illegittima di beni appartenenti a privati.

Massime precedenti

Precedenti: Cass. civ. n. 11258 del 2016

Normativa correlata

DPR 08/06/2001 num. 327 art. 42 bis CORTE COST.
Cod. Proc. Civ. art. 324 CORTE COST.

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