Cass. civ. n. 11659 del 30 aprile 2024
Testo massima n. 1
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO LA DISOCCUPAZIONE - CONTRIBUTI E PRESTAZIONI - INDENNITA' - IN GENERE
Nuova prestazione di Assicurazione sociale per l'Impiego (NASpI) - Ripetizione di indebito - Inapplicabilità regole dettate per l'indebito previdenziale pensionistico e per l'indebito assistenziale - Ragioni - Applicazione dell'art. 2033 c.c. - Condizioni.
La nuova prestazione di Assicurazione sociale per l'Impiego (NASpI) è una prestazione previdenziale non pensionistica, cosicché la ripetizione di somme indebitamente versate a tale titolo non soggiace alle regole dettate per l'indebito previdenziale pensionistico né a quelle dettate per l'indebito assistenziale, ma alla disciplina generale di cui all'art. 2033 c.c., la quale deve applicarsi tenendo conto delle indicazioni ermeneutiche delineate dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 8 del 2023, in modo tale che l'azione di recupero dell'indebito avvenga secondo principi di gradualità e di proporzione, senza al contempo vanificare il diritto alla ripetizione nel suo nucleo essenziale.
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Approfondisci con l'Avv. Luigi UlissiRiferimenti normativi
Decreto Legisl. 04/03/2015 num. 22 CORTE COST.
Cod. Civ. art. 2033 CORTE COST.