Cass. civ. n. 11661 del 30 aprile 2024

Testo massima n. 1


SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - IN GENERE Cartella esattoriale per violazioni del codice della strada - Opposizione - Contestazione di omessa notifica del verbale di accertamento dell'infrazione - Legittimazione passiva - Impositore ed esattore - Litisconsorzio necessario - Sussistenza - Fondamento.


Nel giudizio di opposizione a cartella esattoriale relativa al pagamento di sanzione amministrativa per violazione del codice della strada, ove il destinatario della stessa deduca la mancata notifica del verbale di accertamento dell'infrazione, la legittimazione passiva spetta non soltanto all'ente impositore, quale titolare della pretesa sostanziale contestata, ma anche, quale litisconsorte necessario, all'esattore che ha emesso l'atto opposto e ha perciò interesse a resistere, in ragione dell'incidenza che un'eventuale pronuncia di annullamento della cartella può avere sul rapporto esattoriale.

Massime precedenti

Conformi: Cass. civ. n. 15900 del 2017

Normativa correlata

Legge 24/11/1981 num. 689 art. 14
Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST.
Legge 24/11/1981 num. 689 art. 22 CORTE COST.
Decreto Legisl. 01/09/2011 num. 150 art. 7 CORTE COST.

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