Cass. civ. n. 11661 del 04 maggio 2025
Sezione Unite2>
Testo massima n. 1
FAMIGLIA - MATRIMONIO - RAPPORTI PATRIMONIALI TRA CONIUGI - IMPRESA FAMILIARE - (COSTITUZIONE - NATURA - OGGETTO) - REQUISITI SOGGETTIVI ED OGGETTIVI Impresa familiare - Nozione di “familiare” ex art. 230-bis c.c. - Sentenza della Corte costituzionale n. 148 del 2024 - Convivente di fatto - Estensione - Fattispecie.
In virtù della sentenza della Corte costituzionale n. 148 del 2024 - con la quale è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale, in parte qua, dell'art. 230-bis, comma 3, c.c. (nonché, in via consequenziale, dell'art. 230-ter c.c.) -, nella nozione di "familiare" di cui alla menzionata disposizione rientra anche il convivente di fatto dell'imprenditore. (Nella specie, le S.U., all'esito della richiamata decisione della Corte cost., hanno cassato con rinvio la sentenza di merito che aveva omesso ogni accertamento circa l'effettività e la continuatività dell'opera prestata nell'impresa familiare dalla ricorrente, che si era qualificata convivente di fatto del titolare).
Massime precedenti
Normativa correlata
Cod. Civ. art. 230 ter CORTE COST.