Cass. civ. n. 1167 del 16 gennaio 2023

Testo massima n. 1


TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE GIURIDICHE (I.R.P.E.G.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - SOCIETA' DI CAPITALI ED EQUIPARATI - REDDITO IMPONIBILE - DETRAZIONI - IN GENERE Società di assicurazione - Riserve per sinistri - Determinazione - Criteri - Previsione di un metodo specifico - Necessità - Esclusione - Valutazione prudenziale fondata su elementi obiettivi - Sufficienza - Fondamento.


In tema di imposte sui redditi, l'art. 23, comma 3, d.lgs. n. 175 del 1995, nel disporre che le società di assicurazione costituiscano alla fine di ogni esercizio la "riserva sinistri" iscrivendo nel bilancio le somme necessarie per far fronte al pagamento dei sinistri avvenuti in quell'esercizio o negli esercizi precedenti, atteso il suo tenore letterale, si limita a prevedere che l'ammontare di essa sia determinato sulla base di una valutazione fondata su elementi obiettivi e guidata dal criterio di prudenza, senza imporre alcun metodo specifico, purché quello impiegato sia tecnicamente idoneo a perseguire le finalità della riserva di accantonare le somme necessarie per far fronte al pagamento dei sinistri avvenuti, e non anche esuberante rispetto a tali finalità.

Massime precedenti

Conformi: Cass. civ. n. 16332 del 2012

Normativa correlata

Cod. Civ. art. 2423
Cod. Civ. art. 2423 bis
Decreto Legisl. 17/03/1995 num. 175 art. 23 com. 3

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