Cass. civ. n. 11676 del 30 aprile 2024
Sezione Unite2>
Testo massima n. 1
TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DI APPELLO - IN GENERE
Appello incidentale - Modalità di proposizione ex art. 54, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992 - Applicabilità - Limiti - Cause scindibili - Appello incidentale nei confronti di parte non destinataria dell'impugnazione principale - Modalità e termini.
Le modalità di proposizione dell'appello incidentale, ex art. 54, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992, riguardano esclusivamente i giudizi tributari relativi a cause inscindibili o dipendenti, non anche quelli concernenti cause scindibili; per queste ultime, l'appellato, se intende impugnare la sentenza anche verso una parte non destinataria dell'impugnazione principale, deve proporre appello incidentale notificandolo nel termine ex art. 23 d.lgs. n. 546 del 1992 decorrente dal momento della conoscenza della sentenza e, comunque, non oltre i termini di decadenza dal diritto all'impugnazione.
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Approfondisci con l'Avv. Luigi UlissiRiferimenti normativi
Cod. Proc. Civ. art. 332
Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 23 CORTE COST.
Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 49 CORTE COST.
Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 54 com. 2