Cass. civ. n. 11698 del 30 aprile 2024

Testo massima n. 1


ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - IN GENERE Pignoramento presso terzi di canoni di locazione, già pignorati nell’ambito di precedente procedura esecutiva immobiliare - Rapporti tra procedure - Trasmissione del fascicolo al giudice dell’espropriazione immobiliare - Riunione - Fondamento.


In caso di pignoramento presso terzi delle somme dovute al debitore a titolo di canone di locazione di un immobile già pignorato da altro creditore, dovendosi considerare dette somme già pignorate, ai sensi dell'art. 2912 c.c., quali frutti civili dell'immobile, il giudice dell'espropriazione presso terzi, a cui il terzo dichiari che i canoni sono stati già pignorati nell'ambito dell'esecuzione immobiliare, deve trasmettere il fascicolo al giudice di quest'ultima affinché questi proceda alla parziale riunione, trattandosi di plurime azioni esecutive avviate da creditori diversi su beni parzialmente coincidenti.

Massime precedenti

Precedenti: Cass. civ. n. 267 del 2011

Normativa correlata

Cod. Civ. art. 2912
Cod. Proc. Civ. art. 493
Cod. Proc. Civ. art. 524
Cod. Proc. Civ. art. 550
Cod. Proc. Civ. art. 561

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