Cass. civ. n. 1172 del 17 gennaio 2023

Testo massima n. 1


PROFESSIONISTI - GIUDIZI DISCIPLINARI - PROCEDIMENTO Vizi del procedimento amministrativo - Deducibilità in cassazione quali vizi "in procedendo" - Esclusione – Conseguenze - Fattispecie.


Gli eventuali vizi della fase amministrativa - e non giurisdizionale - del procedimento disciplinare ove dedotti come motivi di ricorso per cassazione, non possono qualificarsi come "errores in procedendo", di talchè non è consentito alla Corte l'esame diretto degli atti, né a tale fase sono applicabili, in tutto e per tutto, le norme e i principi propri della fase giurisdizionale. (In applicazione di detto principio, la S.C. ha rigettato la censura proposta da un professionista, esercente la professione medico-chirurgica, con la quale si lamentava la comunicazione del solo dispositivo del provvedimento disciplinare con omissione della motivazione dello stesso).

Massime precedenti

Conformi: Cass. civ. n. 7765 del 2005

Normativa correlata

Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
DPR 05/04/1950 num. 221 art. 47

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