Cass. pen. n. 11725 del 14 marzo 2025

Testo massima n. 1


PENA - ESECUZIONE - RINVIO DELL'ESECUZIONE - Rinvio facoltativo dell’esecuzione della pena per grave infermità fisica - Condizioni per la concessione - Indicazione.


Il rinvio facoltativo dell'esecuzione della pena di cui all'art. 147, comma primo, n. 2), cod. pen., presuppone che la malattia da cui è affetto il condannato sia grave, cioè tale da porre in pericolo la sua vita o da provocargli rilevanti conseguenze dannose, e, comunque, tale da esigere un trattamento che non si possa facilmente attuare nello stato di detenzione, essendo necessario operare un bilanciamento tra l'interesse del condannato ad essere adeguatamente curato e le esigenze di sicurezza della collettività.

Massime precedenti

Conformi: Cass. pen. n. 727 del 2000

Normativa correlata

Cod. Pen. art. 147 CORTE COST.
Legge 26/07/1975 num. 354 art. 47 ter com. 1 CORTE COST.

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