Cass. civ. n. 1174 del 17 gennaio 2023

Testo massima n. 1


NOTARIATO - DISCIPLINA (SANZIONI DISCIPLINARI) DEI NOTAI - SANZIONI PER LE CONTRAVVENZIONI E VIOLAZIONI - IN GENERE Designazione da parte del “de cuius” del notaio quale esecutore testamentario - Illecito disciplinare ex art. 28, comma 1, n. 3, della l. n. 89 del 1913 – Sussistenza - Fondamento - Interesse del notaio rogante – Natura - Mancata attribuzione di legato o di istituzione di erede – Irrilevanza.


In tema di responsabilità disciplinare del notaio, l'istituzione di quest'ultimo quale esecutore testamentario - mediante disposizione testamentaria posta all'interno del testamento dallo stesso rogato - configura l'illecito disciplinare di cui all'art. 28, comma 1, n. 3, della l. n. 89 del 1913, in quanto detta disposizione tutela l'immagine di terzietà e imparzialità che il notaio deve preservare nello svolgimento della propria attività professionale, con valutazione "ex ante" dell'interesse che avrebbe dovuto indurlo ad astenersi dalla redazione dell'atto, a nulla rilevando che lo stesso testamento non preveda una istituzione di erede o legato a favore dello stesso notaio, ciò che eventualmente potrebbe rilevare ai diversi fini della nullità di cui all'art. 597 c.c..

Massime precedenti

Precedenti: Cass. civ. n. 26848 del 2013

Normativa correlata

Legge 16/02/1913 num. 89 art. 28 com. 1 lett. 3
Cod. Civ. art. 597

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