Cass. civ. n. 19501 del 10 settembre 2009

Testo massima n. 1


In tema di crediti futuri, la mancanza dei requisiti di certezza e liquidità, così come non inficia l'efficacia traslativa dell'atto di cessione, purché si tratti di un credito non meramente eventuale, in quanto destinato a maturare nell'ambito di un rapporto identificato e già esistente, non incide neppure sulla pignorabilità del credito, e non preclude quindi l'azione esecutiva sullo stesso, posto che il pignoramento pone sul bene un vincolo che ha senso solo se ne sia ipotizzabile l'alienabilità.

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