Cass. civ. n. 11762 del 02 maggio 2024

Testo massima n. 1


PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SGRAVI (BENEFICI, ESENZIONI, AGEVOLAZIONI) Art. 6, commi 9 e 10, d.l. n. 338 del 1989, conv. con modif. dalla l. n. 389 del 1989 - Perdita delle agevolazioni contributive - Collegamento diretto tra lavoratori a cui si riferisce l'inadempimento e sanzione - Estensione ai datori di lavoro agricolo - Art. 20, comma 2, d.lgs. n. 375 del 1993 - Sussistenza.


In tema di sgravi contributivi, l'art. 20, comma 2, d.lgs. n. 375 del 1993 si limita ad estendere ai datori di lavoro agricolo il sistema generale delle agevolazioni previste dal d.l. n. 338 del 1989, conv. con modif. in l. n. 338 del 1989 e, conseguentemente, anche le previsioni dei commi 9 e 10 dell'art. 6 dello stesso d.l., da interpretarsi nel senso che la sanzione della perdita delle agevolazioni contributive dev'essere riferita alle posizioni dei soli lavoratori non denunziati o ai quali comunque si riferiscono le violazioni, in ragione del collegamento diretto tra i lavoratori a cui si riferisce l'inadempimento e le sanzioni da applicare.

Massime precedenti

Precedenti: Cass. civ. n. 20891 del 2007

Normativa correlata

Decreto Legge 09/10/1989 num. 338 art. 6 com. 9
Decreto Legge 09/10/1989 num. 338 art. 6 com. 10
Decreto Legisl. 11/08/1993 num. 375 art. 20 com. 2

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