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Cassazione civile Sez. III sentenza n. 3531 del 13 febbraio 2009

Cassazione civile Sez. III sentenza n. 3531 del 13 febbraio 2009

Testo massima n. 1

In materia di vendita e assegnazione di beni assoggettati ad esecuzione forzata, l’art. 2929 cod. civ tutela l’acquirente nel caso in cui le questioni relative all’accertamento delle ragioni dell’esecutato siano dedotte nel processo in una fase successiva all’aggiudicazione; per le fasi precedenti, invece, tale “regula iuris” si riferisce ai vizi formali del procedimento esecutivo che abbia condotto alla vendita o all’assegnazione e, cioè, all’ipotesi in cui singoli atti del procedimento esecutivo, anteriori alla vendita o all’assegnazione, debbano essere dichiarati nulli, ma non trova spazio tutte le volte in cui la nullità riguardi proprio tali due atti, ovvero quando i vizi denunciati si configurino come motivi di opposizione alla stessa esecuzione. Ne consegue che l’eventuale estinzione del procedimento esecutivo e la perdita di efficacia del pignoramento possono essere fatte valere nei confronti dell’aggiudicatario, attenendo all’ “an” della procedura esecutiva e non al “quomodo”.

Testo massima n. 2

In tema di esecuzione forzata, i creditori muniti di titolo esecutivo hanno la facoltà di scelta tra l’intervento nel processo già instaurato per iniziativa di altro creditore e l’effettuazione di un nuovo pignoramento del medesimo bene; nel secondo caso, il pignoramento autonomamente eseguito ha un effetto indipendente da quello che lo ha preceduto, nonché quello di un intervento nel processo iniziato con il primo pignoramento. Ne consegue, proprio in base al principio di autonomia dei singoli pignoramenti di cui all’art. 493 cod. proc. civ., che se da un lato il titolo esecutivo consente all’intervenuto di sopperire anche all’eventuale inerzia del creditore procedente, dall’altro lato, tuttavia, la caducazione del pignoramento iniziale del creditore procedente, qualora non sia stato “integrato” da pignoramenti successivi, travolge ogni intervento, titolato o meno. [ Fattispecie disciplinata dalle norme del codice di rito in vigore sino al 28 febbraio 2006 ].

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