Cass. civ. n. 5111 del 9 marzo 2006

Testo massima n. 1


Va dichiarata inammissibile, senza necessità di un esame sul merito, l'opposizione agli atti esecutivi con cui il debitore denunzi un vizio formale verificatosi prima della vendita — nella specie, per essere stata disposta la delega delle operazioni ad un notaio senza la preventiva audizione del debitore esecutato — proposta dopo che la vendita è già stata compiuta, tenuto conto che la disposizione di cui all'art. 2929 c.c., secondo cui la nullità degli atti esecutivi che hanno preceduto la vendita non ha effetto riguardo all'acquirente o all'assegnatario, salvo il caso di loro collusione con il creditore procedente, trova applicazione in tutti i casi di nullità formali anteriori alla vendita o all'assegnazione.

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