Cass. civ. n. 1258 del 30 gennaio 2001

Testo massima n. 1


La disposizione di cui all'art. 2929 c.c. (secondo la quale la nullità degli atti esecutivi precedenti alla vendita non ha effetto riguardo all'aggiudicatario, salvo il caso di collusione con il creditore precedente), è operante solo quando la vendita sia esente da vizi formali, ben potendo sussistere vizi procedimentali tali da travolgere, per nullità derivata l'atto di trasferimento del bene all'aggiudicatario. (Nel caso di specie, la Suprema Corte, nell'enunciare il principio di cui in massima, ha escluso che la conclusione dell'atto di trasferimento ad opera del curatore fallimentare anteriormente alla proposizione del reclamo avverso il decreto del giudice delegato che aveva autorizzato la vendita a trattativa privata, di per sé determini l'inammissibilità del ricorso per cassazione proposto conto il decreto del tribunale che su quella contestazione aveva provveduto).

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