Cass. civ. n. 11800 del 05 maggio 2025
Testo massima n. 1
ESECUZIONE FORZATA - PIGNORAMENTO: FORMA - ESPROPRIAZIONE IMMOBILIARE - IN GENERE Spese "per gli atti necessari al processo" ex art. 8 del d.P.R. n. 115 del 2002 - Nozione - Spese necessarie alla conservazione dell'immobile pignorato - Inclusione - Spese di manutenzione ordinaria o straordinaria - Esclusione - Conseguenze.
Nelle spese per gli atti necessari al processo ex art. 8 del d.P.R. n. 115 del 2002 rientrano, in quanto strumentali all'espropriazione forzata, le spese necessarie alla conservazione dell'immobile pignorato, ossia quelle indissolubilmente finalizzate a mantenerlo in fisica e giuridica esistenza, mentre ne sono escluse quelle che non hanno un'immediata funzione conservativa della sua integrità, come le spese dirette alla manutenzione ordinaria o straordinaria, sicché il creditore procedente e il custode non sono passivamente legittimati rispetto a domande di rimborso per spese manutentive o riparative effettuate dal conduttore, ma asseritamente gravanti sul locatore, o rispetto a domande di riduzione del corrispettivo per vizi della cosa locata, poiché tale legittimazione spetta al locatore esecutato, il quale, ai sensi dell'art. 1577 c.c., è tenuto a rimborsare il conduttore dei costi delle riparazioni che non sono a suo carico.
Massime precedenti
Normativa correlata
Cod. Proc. Civ. art. 95 CORTE COST.
Cod. Proc. Civ. art. 559
Cod. Proc. Civ. art. 560
DPR 30/05/2002 num. 115 art. 8 CORTE COST.
Cod. Civ. art. 2770 CORTE COST.