Cass. pen. n. 11814 del 06 marzo 2024
Testo massima n. 1
MISURE CAUTELARI - REALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - DECISIONE - IN GENERE - Sequestro preventivo emesso a fini impeditivi o di confisca ai sensi dell'art. 321, commi 1 e 2, cod. proc. pen. - Riqualificazione, da parte del Tribunale del riesame, in termini di sequestro funzionale alla cd. confisca allargata ex art. 240-bis cod. pen.- Legittimità - Esclusione - Ragioni.
E' illegittima la riqualificazione, da parte del Tribunale del riesame, in termini di sequestro funzionale alla confisca cd. "allargata" ex art. 240-bis cod. pen. di un sequestro preventivo disposto, su conforme richiesta del pubblico ministero, ai sensi dell'art. 321, commi 1 e 2, cod. proc. pen., atteso che, in tal modo, il giudice cautelare non si limita, com'è nel suo potere, a integrare la motivazione del provvedimento ablatorio gravato, ma ne adotta, in sostanza, uno di diversa natura, in pregiudizio del diritto di difesa dell'interessato.
Massime precedenti
Normativa correlata
Cod. Pen. art. 240 bis
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 324 com. 7 CORTE COST.
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 com. 9 CORTE COST.
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 321 com. 1 CORTE COST.
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 321 com. 2 CORTE COST.