Cass. pen. n. 11814 del 6 marzo 2024
Testo massima n. 1
MISURE CAUTELARI - REALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - DECISIONE - IN GENERE
Sequestro preventivo emesso a fini impeditivi o di confisca ai sensi dell'art. 321, commi 1 e 2, cod. proc. pen. - Riqualificazione, da parte del Tribunale del riesame, in termini di sequestro funzionale alla cd. confisca allargata ex art. 240-bis cod. pen.- Legittimità - Esclusione - Ragioni.
E' illegittima la riqualificazione, da parte del Tribunale del riesame, in termini di sequestro funzionale alla confisca cd. "allargata" ex art. 240-bis cod. pen. di un sequestro preventivo disposto, su conforme richiesta del pubblico ministero, ai sensi dell'art. 321, commi 1 e 2, cod. proc. pen., atteso che, in tal modo, il giudice cautelare non si limita, com'è nel suo potere, a integrare la motivazione del provvedimento ablatorio gravato, ma ne adotta, in sostanza, uno di diversa natura, in pregiudizio del diritto di difesa dell'interessato.
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Approfondisci con l'Avv. Luigi UlissiRiferimenti normativi
Cod. Pen. art. 240 CORTE COST.
Cod. Pen. art. 240 bis
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 324 com. 7 CORTE COST.
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 com. 9 CORTE COST.
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 321 com. 1 CORTE COST.
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 321 com. 2 CORTE COST.