Cass. civ. n. 11815 del 05 maggio 2023

Testo massima n. 1


MEDIAZIONE - PROVVIGIONE Diritto alla provvigione - Presupposti - Messa in relazione delle parti - Conclusione di un affare avente ad oggetto un diverso bene - Interruzione del nesso di causalità tra l'intervento del mediatore e la conclusione dell'affare - Esclusione - Verifica.


Non può essere riconosciuto al mediatore il diritto alla provvigione quando le parti messe in contatto per la conclusione dell'affare, ne concludano successivamente uno avente ad oggetto un bene ontologicamente diverso da quello indicato nello stipulato contratto di mediazione, a meno che non risulti dimostrato che, pure per la conclusione del contratto avente un diverso oggetto, sia stato determinante l'apporto eziologico del mediatore, ossia che la sua condotta abbia avuto efficienza causale adeguata anche a tali fini.

Massime precedenti

Precedenti: Cass. civ. n. 3165 del 2023

Normativa correlata

Cod. Civ. art. 1754
Cod. Civ. art. 1755

Ogni caso ha la sua soluzione su misura.

Siamo il tuo partner nel momento del bisogno.

CHAT ON LINE