Cass. civ. n. 11816 del 02 maggio 2024
Testo massima n. 1
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - TRASFERIMENTO D'AZIENDA - IN GENERE Obblighi di previa informazione e comunicazione ex art. 47 l. n. 428 del 1990 - Inosservanza - Conseguenze - Invalidità della cessione - Insussistenza - Legittimazione del sindacato a promuovere la tutela repressiva - Sussistenza - Legittimazione dei lavoratori a far valere l'inosservanza - Esclusione - Fondamento.
In tema di trasferimento d'azienda, l'inosservanza dell'obbligo di informazione di cui all'articolo 47 l. n. 428 del 1990 non determina l'invalidità della cessione, ma costituisce comportamento contrario agli obblighi di buona fede e correttezza, il cui inadempimento rileva come condotta antisindacale ai sensi dell'art. 28 l. n. 300 del 1970; di conseguenza, la carenza o la falsità delle informazioni fornite non può essere fatta valere dai singoli lavoratori ma solo dalle organizzazioni sindacali, poiché è nell'interesse del sindacato a sviluppare la propria azione di tutela che è stata prevista la procedura di informazione e consultazione dettata dall'anzidetto articolo 47, il quale va interpretato in conformità alla distinzione tra i diritti dei lavoratori e quelli delle organizzazioni sindacali operata dalla Direttiva 2001/23/CE.
Massime precedenti
Normativa correlata
Cod. Civ. art. 1175
Cod. Civ. art. 1375
Legge 20/05/1970 num. 300 art. 28 CORTE COST.
Direttive del Consiglio CEE 12/03/2001 num. 23
Cod. Civ. art. 1411