Cass. civ. n. 11827 del 02 maggio 2024

Testo massima n. 1


PROPRIETA' - ACQUE - SCOLO DELLE ACQUE - DEFLUSSO NATURALE - IN GENERE Soggezione del fondo inferiore - Presupposti - Stillicidio di acque piovane - Legittimo esercizio - Condizioni - Titolo costitutivo di servitù ad hoc.


Ai sensi degli artt. 908 e 913 c.c., salvo diversa ed espressa convenzione, il fondo inferiore può essere assoggettato unicamente allo scolo di acque che defluiscono dal fondo superiore secondo l'assetto naturale dei luoghi, sicché lo stillicidio, sia di acque piovane sia, a maggior ragione, di quelle provenienti da attività umane, può essere legittimamente esercitato solo se trovi rispondenza specifica in un titolo costitutivo di servitù ad hoc.

Massime precedenti

Precedenti: Cass. civ. n. 7576 del 2007

Normativa correlata

Cod. Civ. art. 908
Cod. Civ. art. 913

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