Cass. civ. n. 11827 del 05 maggio 2025

Testo massima n. 1


LOCAZIONE - DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI DI IMMOBILI URBANI (LEGGE 27 LUGLIO 1978 N. 392) - IMMOBILI ADIBITI AD USO DIVERSO DA QUELLO DI ABITAZIONE - INDENNITA' PER LA PERDITA DELL'AVVIAMENTO - ESECUZIONE DEI PROVVEDIMENTI DI RILASCIO Restituzione dell'immobile da parte del conduttore - Omissione dovuta al mancato pagamento dell'indennità da parte del locatore - Conseguenze - Obblighi del conduttore - Pagamento del corrispettivo - Necessità - Limiti - Godimento dell'immobile o mera detenzione senza concreta utilizzazione - Irrilevanza.


Nelle locazioni di immobili urbani adibiti ad attività commerciale, disciplinate dagli artt. 27 e 34 della l. n. 392 del 1978 (e, in regime transitorio, dagli artt. 69, 71 e 73 della stessa legge), il conduttore che, scaduto il contratto, rifiuta la restituzione dell'immobile in attesa di ricevere dal locatore il pagamento dell'indennità di avviamento a lui dovuta, è obbligato esclusivamente al pagamento del corrispettivo convenuto, a nulla rilevando il godimento dell'immobile o la sua mera detenzione senza concreta utilizzazione.

Massime precedenti

Conformi: Cass. civ. n. 14728 del 2001

Normativa correlata

Cod. Civ. art. 1460
Cod. Civ. art. 1571
Cod. Civ. art. 1173
Legge 27/07/1978 num. 392 art. 27 CORTE COST.
Legge 27/07/1978 num. 392 art. 34 CORTE COST.
Legge 27/07/1978 num. 392 art. 69 CORTE COST.
Legge 27/07/1978 num. 392 art. 71 CORTE COST.
Legge 27/07/1978 num. 392 art. 73 CORTE COST.

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