Cass. civ. n. 1434 del 10 febbraio 1987

Testo massima n. 1


L'art. 2933 c.c. - il quale vieta, in tema di esecuzione forzata degli obblighi di non fare, la distruzione di beni che comporti pregiudizio all'economia nazionale - si riferisce alle cose insostituibili di eccezionale importanza attinenti alle fonti di produzione e di distribuzione della ricchezza, con la conseguenza che non può essere invocato al fine di impedire - sia pure in tempi di crisi edilizia - la demolizione totale o parziale di un edificio costruito in spregio di un diritto altrui.

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