Cass. civ. n. 13870 del 15 giugno 2009

Testo massima n. 1


La rinuncia alla prescrizione - espressamente prevista dall'art. 2937 c.c. - è un negozio unilaterale non recettizio, la cui validità ed efficacia prescinde dalla conoscenza che ne abbia iI soggetto interessato, essendo necessario soltanto che la volontà del rinunciante risulti in modo inequivocabile.

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