Cass. civ. n. 13870 del 15 giugno 2009
Testo massima n. 1
La rinuncia alla prescrizione - espressamente prevista dall'art. 2937 c.c. - è un negozio unilaterale non recettizio, la cui validità ed efficacia prescinde dalla conoscenza che ne abbia iI soggetto interessato, essendo necessario soltanto che la volontà del rinunciante risulti in modo inequivocabile.