Cass. civ. n. 14091 del 13 novembre 2001
Testo massima n. 1
Perché sussista rinuncia tacita alla prescrizione è necessaria un'incompatibilità assoluta tra il comportamento del debitore e la volontà del medesimo di avvalersi della causa estintiva del diritto altrui; occorre cioè che nel comportamento del debitore sia insita, senza possibilità di una diversa interpretazione, l'inequivoca volontà di rinunciare alla prescrizione già maturata e, quindi, di considerare come tuttora esistente ed azionabile quel diritto che si era estinto. L'accertamento compiuto al riguardo dal giudice di merito è incensurabile in sede di legittimità se sonetto da congrua e logica motivazione.