Cass. civ. n. 11877 del 06 maggio 2025

Testo massima n. 1


PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - DELIBERAZIONE (DELLA) - IN GENERE Mancata comunicazione dell’ordinanza di fissazione di udienza per la precisazione delle conclusioni - Nullità della sentenza di primo grado - Sussistenza - Fondamento - Poteri del giudice d’appello - Fattispecie.


L'omessa comunicazione del provvedimento di fissazione dell'udienza determina la nullità di tutti gli atti successivi del processo per violazione del principio del contraddittorio, che è dettato nell'interesse pubblico al corretto svolgimento del processo e non nell'interesse esclusivo delle parti; in tal caso, il giudice d'appello deve decidere la causa nel merito, previa rinnovazione degli atti nulli e, cioè, ammettendo le parti a svolgere tutte quelle attività che, in conseguenza della nullità, sono state loro precluse nel giudizio di primo grado. (In applicazione del principio, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza della Corte d'appello secondo cui la mancata comunicazione dell'ordinanza di fissazione dell'udienza di precisazione delle conclusioni nel giudizio di primo grado non era di per sé sufficiente a configurare la suddetta nullità, sulla base dell'erronea convinzione circa la necessità di dedurre il pregiudizio concretamente subito).

Massime precedenti

Precedenti: Cass. civ. n. 25628 del 2013

Normativa correlata

Cod. Proc. Civ. art. 156
Cod. Proc. Civ. art. 157
Cod. Proc. Civ. art. 161 CORTE COST.
Cod. Proc. Civ. art. 189 CORTE COST.
Cod. Proc. Civ. art. 190
Cod. Proc. Civ. art. 353 CORTE COST.
Cod. Proc. Civ. art. 354 CORTE COST.

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