Cass. civ. n. 11886 del 03 maggio 2024

Testo massima n. 1


TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IN GENERE (TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - RIMBORSO - IN GENERE Rimborso IVA - Interessi legali - Qualificazione - Interessi moratori - Fermo amministrativo - Debenza - Condizioni - Fondamento.


In tema di rimborso IVA, gli interessi legali, dovuti nella misura e secondo le modalità previste dall'articolo 38-bis del d.P.R. n. 633 del 1972, vanno qualificati come interessi moratori e sono dovuti dall'Amministrazione finanziaria in caso di fermo amministrativo illegittimo del credito, ma non anche in caso di fermo amministrativo legittimo ovvero di sequestro conservativo, non maturando in tali ipotesi nemmeno interessi compensativi.

Massime precedenti

Precedenti: Cass. civ. n. 16097 del 2022

Normativa correlata

Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST.
Cod. Civ. art. 1282
DPR 26/10/1972 num. 633 art. 38 bis CORTE COST.
Regio Decr. 18/11/1923 num. 2440 art. 69 CORTE COST.

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