Cass. civ. n. 11887 del 06 maggio 2025

Testo massima n. 1


ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA' CIVILE - OGGETTO DEL CONTRATTO (RISCHIO ASSICURATO) Limiti oggettivi e soggettivi - Individuazione - Fattispecie.


L'individuazione dei limiti (soggettivi ed oggettivi) del giudicato sostanziale ex art. 2909 c.c. presuppone l'identificazione degli elementi costitutivi (soggettivi ed oggettivi) della domanda (personae, petitum e causa petendi), sicché può dirsi che su una azione si è formato il giudicato solo se essa coincide, in tutti i suoi elementi costitutivi, con altra azione già esercitata in passato. (In applicazione del principio, la S.C. ha cassato il provvedimento impugnato che aveva accolto l'eccezione di giudicato, in quanto non vi era identità tra le domande di garanzia proposte nei giudizi conclusi con le sentenze richiamate dalle parti e la domanda di garanzia formulata nella fattispecie in esame, essendo diverse le parti della domanda principale risarcitoria e, dunque, diversi il petitum e la causa petendi della domanda accessoria, con cui era stato azionato, in forza di una clausola on claims made basis, il diritto di manleva dell'ente ospedaliero verso la compagnia assicuratrice).

Massime precedenti

Precedenti: Cass. civ. n. 32545 del 2024

Normativa correlata

Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST.
Cod. Proc. Civ. art. 324 CORTE COST.
Cod. Civ. art. 1917 CORTE COST.
Cod. Civ. art. 1932
Cod. Civ. art. 1322

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