Cass. civ. n. 11906 del 3 maggio 2024

Testo massima n. 1


APPALTO (CONTRATTO DI) - ROVINA E DIFETTI DI COSE IMMOBILI (RESPONSABILITA' DEL COSTRUTTORE) - IN GENERE


Rovina e difetti di cose immobili (responsabilità del costruttore) - Azione risarcitoria ex art. 1669 c.c. - Termine decennale dal compimento dell'opera - Attinenza all'evidente pericolo di rovina o a gravi difetti - Sussistenza.


Ai fini della proponibilità dell'azione risarcitoria ex art. 1669 c.c. in caso di rovina o gravi difetti di cose immobili destinate a durare nel tempo, il termine decennale previsto da tale norma attiene al verificarsi delle condizioni di fatto che manifestano con evidenza il pericolo di rovina o i gravi difetti dell'opera.

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Riferimenti normativi

Cod. Civ. art. 1669

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Precedenti: Cass. civ. n. 13707/2023

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