Cass. civ. n. 11928 del 5 maggio 2023

Testo massima n. 1


ESECUZIONE FORZATA - VENDITA FORZATA - EFFETTI - EVIZIONE


Vendita in sede fallimentare - Evizione parziale - Pregiudizio subito dall'aggiudicatario - Insinuazione al passivo del credito risarcitorio - Pregiudizio subito dal terzo acquirente – Ripetizione del prezzo ex art. 2921 c.c. applicato analogicamente.


L'aggiudicatario di un bene oggetto di vendita fallimentare, che ne subisca l'evizione parziale, è legittimato a far valere nella medesima sede, mediante insinuazione al passivo, il credito risarcitorio correlato al pregiudizio subito; per converso il terzo che abbia acquistato dall'aggiudicatario il medesimo bene su cui ricade l'evizione in parola è tutelato attraverso l'istituto della ripetizione del prezzo previsto dall'art. 2921 c.c., applicato in via analogica.

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Riferimenti normativi

Cod. Civ. art. 1484
Cod. Civ. art. 1218
Cod. Civ. art. 1223
Cod. Civ. art. 1480
Cod. Civ. art. 1479
Legge Falliment. art. 101 CORTE COST.
Cod. Civ. art. 2921

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Precedenti: Cass. civ. n. 2720/2013

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