Cass. pen. n. 11929 del 26 febbraio 2025

Testo massima n. 1


IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - CAUSE DI NON PUNIBILITA', DI IMPROCEDIBILITA', DI ESTINZIONE DEL REATO O DELLA PENA - Giudizio di legittimità - Sopravvenienza della procedibilità a querela - Ricorso che deduce il difetto di querela quale unico motivo - Ammissibilità - Fattispecie.


In tema di giudizio di legittimità, è ammissibile il ricorso che pone, con unico motivo, la questione della improcedibilità per difetto di querela di un reato per il quale tale forma di procedibilità sia stata introdotta successivamente alla sentenza impugnata. (Fattispecie in tema di reato di danneggiamento di cose esposte alla pubblica fede, divenuto procedibile ad iniziativa di parte per effetto dell'art. 1, comma 1, lett. b), d.lgs. 19 marzo 2024, n. 31).

Massime precedenti

Conformi: Cass. pen. n. 26418 del 2024

Normativa correlata

Cod. Pen. art. 635 com. 2 lett. 1)
Cod. Pen. art. 635 com. 5 CORTE COST.
Cod. Pen. art. 625 com. 1 lett. 7)
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 609 com. 2
Decreto Legisl. 19/03/2024 num. 31 art. 1 com. 1 lett. B)
Decreto Legisl. 19/03/2024 num. 31 art. 9 com. 1
Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 150 art. 85 PENDENTE

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