Cass. civ. n. 25943 del 29 novembre 2005

Testo massima n. 1


Per aversi riconoscimento dell'altrui diritto, al quale l'art. 2944 c.c. ricollega l'effetto interruttivo della prescrizione, pur non occorrendo formule sacrali e neppure una specifica volontà di produrre l'effetto interruttivo (data la natura non negoziale dell'atto), è pur sempre necessario che sussista, anche implicitamente, una manifestazione della consapevolezza della esistenza del debito che riveli il carattere della volontarietà. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che non aveva riconosciuto tali requisiti nella presa d'atto, da parte dei lavoratori, della riserva espressa dalla società di richiedere loro la restituzione degli emolumenti in contestazione, in caso di esito favorevole, per l'azienda, delle vertenze giudiziarie con altri ex dipendenti).

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