Cass. civ. n. 11940 del 03 maggio 2024

Testo massima n. 1


PROFESSIONISTI - IN GENERE Studio professionale associato - Pagamento del compenso in favore dello studio anziché del professionista - Anche in presenza di prestazione eseguibile obbligatoriamente dal singolo associato - Ammissibilità - Fondamento.


In tema di studio professionale associato, pur potendosi attribuire a quest'ultimo la titolarità dei crediti derivanti dall'attività professionale degli associati, resta obbligatorio che la prestazione sia resa personalmente dal singolo professionista munito dei requisiti imposti dalla legge, non rientrando il credito per il compenso tra quelli per i quali sussiste un divieto assoluto di cessione.

Massime precedenti

Precedenti: Cass. civ. n. 17718 del 2019

Normativa correlata

Cod. Civ. art. 36
Cod. Civ. art. 2229

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